Stretta assegno divorzio 2026: decadrà a queste donne nel nuovo anno

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’assegno divorzile e al riconoscimento dello strumento: cosa cambia.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, nei giorni scorsi, è intervenuta nuovamente in materia di assegno divorzile, ossia l’importo che può essere chiamato a versare un coniuge all’altro dopo lo scioglimento del matrimonio.

Calcolatrice coppia divorzio
Stretta assegno divorzio 2026: decadrà a queste donne nel nuovo anno (Ivancotroneo.it)

Con la recente sentenza, la Suprema Corte non solo ha ribadito il concetto secondo cui l’assegno divorzile rappresenta uno strumento di sostegno temporaneo a favore dell’ex coniuge per garantirne il sostentamento, ma ha anche stabilito che la corresponsione può essere interrotta se il beneficiario rifiuta una congrua offerta di lavoro. Secondo i giudici, difatti, il rifiuto fa decadere il presupposto dell’”inadeguatezza dei mezzi, condizione necessaria per beneficiare dell’assegno divorzile.

Assegno divorzile, revoca in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro: la sentenza della Cassazione

Lo scorso 17 settembre, con la sentenza numero 25523, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’ex coniuge perde il diritto di ricevere l’assegno divorzile dopo aver rifiutato una proposta di lavoro congrua e vantaggiosa.

Martello tribunale
Assegno divorzile, revoca in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro: la sentenza della Cassazione (Ivancotroneo.it)

In particolare, secondo i giudici, il rifiuto, senza nessuna ragione valida, fa venir meno il presupposto dell’”inadeguatezza dei mezzi”, previsto dalla normativa per l’assegnazione dell’assegno. Il caso esaminato dagli Ermellini riguardava una donna che, in seguito al divorzio, aveva beneficiato di un assegno divorzile pari a 48mila euro annuali. Quest’ultima aveva ricevuto un’offerta di lavoro da una società collegata all’ex marito come impiegata amministrativo-commerciale ed uno stipendio pari all’assegno di divorzio, proposta che era stata rifiutata perché considerata inadeguata. L’ex marito si era, dunque, rivolto al Tribunale per la revoca dell’importo. La Cassazione, con la recente sentenza, ha accolto le ragioni dell’ex marito sostenendo che la donna aveva rifiutato un’offerta di lavoro congrua e dignitosa, nonostante la società fosse collegata all’ex coniuge. Secondo i giudici, rifiutando la proposta, la donna avrebbe perso il diritto a percepire l’assegno in quanto quest’ultimo rappresenta un sostegno economico temporaneo e non una rendita a tempo indeterminato.

In sintesi, per la Suprema Corte l’ex coniuge non può mantenere un atteggiamento passivo rifiutando offerte di lavoro idonee e vantaggiose sperando di poter ricevere a vita la prestazione economica stabilita dopo il divorzio. La normativa in vigore, difatti, stabilisce che l’ex coniuge ha il dovere di impegnarsi in modo da raggiungere un’autonomia economica in linea con il principio di autoresponsabilità. In caso contrario, si violerebbero i principi di lealtà e buona fede perdendo il diritto a ricevere l’assegno divorzile.

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